Se l’impedimento al lavoro non è dovuto a un comportamento volontario, il lavoratore in quarantena ha diritto all’ILR se gli altri presupposti sono soddisfatti (v. link) e se non percepisce già prestazioni da un’altra assicurazione sociale o privata (ad. es. assicurazione malattia).
Se, invece, non sono soddisfatti tutti i presupposti, ha diritto a un’indennità secondo la legislazione sulle indennità di perdita di guadagno (indennità di perdita di guadagno per il coronavirus), a condizione che la quarantena sia stata ordinata dal medico o da un’autorità. In tal caso il lavoratore potrà rivolgersi a una cassa di compensazione AVS/AI (si veda l’opuscolo «Indennità di perdita di guadagno Corona»).
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