L’indennità per lavoro ridotto (ILR) è uno strumento che permette di compensare temporanei cali dell’attività, preservando i posti di lavoro. Giusta l’art. 32 della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (v. link), Una perdita di lavoro è computabile se:
- è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
- per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.
Il datore di lavoro può pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i lavoratori che hanno concluso la scuola dell’obbligo e che non hanno ancora raggiunto l’età del pensionamento AVS. I rapporti di lavoro, inoltre, non devono essere stati disdetti. I lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile, non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Il 19 marzo 2021 il Consiglio federale ha nuovamente prorogato, fino al 30 giugno 2021, la procedura sommaria concernente l’indennità per lavoro ridotto (ILR). Il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha anche approvato un articolo aggiuntivo nella legge COVID-19. Quest’ultimo stabilisce che in caso di lavoro ridotto le persone con un reddito sino a 3470 franchi avranno diritto a un'indennità del 100 per cento della perdita di guadagno. Per i redditi tra 3470 e 4340 franchi, l’ILR ammonterà a 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente. L’attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro salario calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa. A partire da 4340 franchi si applicherà il tasso d’indennità consueto dell’80 per cento. Questa disposizione è direttamente applicabile ed è valida con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2020 fino al 31 marzo 2021. La SECO emanerà delle direttive al riguardo.
Il 20 gennaio 2021 il Consiglio federale ha attuato le modifiche alla legge COVID-19 introdotte lo scorso dicembre e ampliato il catalogo delle misure già esistenti nell’ambito del lavoro ridotto:
- Il periodo di attesa è stato soppresso retroattivamente dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021.
- È stata abolita retroattivamente, dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021, anche la durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) di quattro periodi di conteggio in caso di perdita di lavoro superiore all’85 per cento.
- Inoltro, il diritto all’ILR viene esteso alle persone impiegate a tempo determinato e agli apprendisti. L’estensione del diritto è applicabile fino al 30 giugno 2021.
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