L’indennità per lavoro ridotto (ILR) è uno strumento che permette di compensare temporanei cali dell’attività, preservando i posti di lavoro. Giusta l’art. 32 della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (v. link), Una perdita di lavoro è computabile se:
- è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
- per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.
Il datore di lavoro può pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i lavoratori che hanno concluso la scuola dell’obbligo e che non hanno ancora raggiunto l’età del pensionamento AVS. I rapporti di lavoro, inoltre, non devono essere stati disdetti. I lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile, non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto.
In caso di lavoro ridotto, le persone con un reddito sino a 3470 franchi avranno diritto a un'indennità del 100 per cento della perdita di guadagno. Per i redditi tra 3470 e 4340 franchi, l’ILR ammonterà a 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente. L’attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro salario calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa. A partire da 4340 franchi si applicherà il tasso d’indennità consueto dell’80 per cento. Questa disposizione è direttamente applicabile ed è valida con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2022.
Il Consiglio federale ha ampliato il catalogo delle misure già esistenti nell’ambito del lavoro ridotto:
- Il periodo di attesa è stato soppresso retroattivamente dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021. Dal 1° luglio 2021, si applicherà di nuovo un periodo d’attesa di un giorno, che è la franchigia minima prevista dalla legge.
- Essendo stata soppressa anche la limitazione a quattro periodi di conteggio per le perdite di lavoro di oltre l’85 per cento, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 le aziende possono di nuovo far valere l’ILR a prescindere dall’entità della perdita di lavoro. Dal 1° aprile 2022 i periodi di conteggio che in questo lasso di tempo presentano una perdita di lavoro di oltre l’85 per cento non vengono computati nel calcolo del diritto massimo di quattro periodi di conteggio durante il termine quadro di due anni.
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Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, per quelli su chiamata con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per gli apprendisti delle imprese soggette alla regola del 2G+ il diritto all’ILR sarà riattivato.
- Il Consiglio federale ha aumentato la durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) a 24 mesi e ha prorogato la procedura semplificata per il conteggio dell’ILR. La proroga della procedura semplificata è limitata per ora al 31 marzo 2022. L’aumento del periodo massimo di riscossione si applica fino al 30 giugno 2022.
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