No, queste persone non hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto.
Tuttavia, le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente possono avere diritto a un'indennità per perdita di guadagno.
Le indennità sono assegnate su base giornaliera e in analogia con la legislazione sulle indennità di perdita di guadagno. L’importo corrisposto è pari cioè all’80 per cento del reddito e non può superare i 196 franchi al giorno. Il diritto all'indennità cessa con la revoca dei provvedimenti per combattere il coronavirus. Le casse di compensazione AVS sono incaricate di verificare la sussistenza del diritto alle prestazioni e di erogare le prestazioni stesse.
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