L’avente diritto deve rivolgersi personalmente alla cassa di compensazione competente, che gli verserà poi direttamente l’indennità. La cassa di compensazione AVS competente è quella che riscuote i contributi. Il datore di lavoro fornisce i dati necessari ai suoi dipendenti. Se il datore di lavoro continua a pagare il salario, l’indennità è versata direttamente a lui. Il modulo di richiesta può essere scaricato qui.
Il diritto inizia il giorno in cui tutti i requisiti di ammissibilità sono soddisfatti, cioè non prima del 17 marzo 2020, e termina non appena le misure di lotta contro il coronavirus saranno revocate (vedi link per i dettagli).
Il Consiglio federale ha prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 la durata di validità delle disposizioni di ordinanza relative all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Questo va di pari passo con la proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento. Poiché per certe categorie il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus può essere fatto valere soltanto retroattivamente, le richieste di prestazioni potranno essere presentate fino al 31 marzo 2022.
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