Nella sua seduta dell’11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha rafforzato i provvedimenti contro la propagazione del coronavirus. Il Consiglio federale ha deciso una serie di provvedimenti che entrano in vigore il 12 dicembre, e si applicheranno fino al 22 gennaio 2021:
- I ristoranti, i bar, i negozi, i mercati, i musei, le biblioteche e le strutture sportive e per il tempo libero devono chiudere tra le 19.00 e le 6.00.
- I negozi, i mercati, i musei, le biblioteche e le strutture sportive e per il tempo libero devono restare chiusi anche la domenica e nei giorni festivi nazionali.
- Le manifestazioni pubbliche sono vietate, fatta eccezione per le celebrazioni religiose fino a 50 persone, i funerali nella cerchia familiare e degli amici stretti, le assemblee degli organi legislativi e le manifestazioni politiche.
- Il Consiglio federale rinuncia a ulteriori restrizioni per gli incontri privati. Continua pertanto ad applicarsi la limitazione a 10 persone, compresi i bambini. Il Consiglio federale raccomanda vivamente di restringere gli incontri privati a due economie domestiche.
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Le attività di gruppo nel settore culturale non professionistico sono consentite soltanto in gruppi di non più di cinque persone.
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Continuano a essere consentite le attività sportive e culturali (escluse le competizioni) di bambini e ragazzi che non hanno ancora compiuto i 16 anni.
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Sono infine consentite le prove e le esibizioni di artisti o gruppi professionisti.
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Aiuti finanziari
Nella seduta del 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha approvato una modifica dell’ordinanza COVID-19 cultura. Anche gli operatori culturali potranno ora percepire un’indennità per perdita di guadagno. Un maggiore sostegno è concesso anche alle imprese culturali.
Nella sua seduta del 17 febbraio 2021 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente una modifica della legge COVID-19. Tra le varie proposte, sottopone al Parlamento la base per un versamento retroattivo di indennizzi delle perdite degli operatori culturali: il 18 dicembre 2020 il Parlamento ha inserito nella legge COVID-19 lo strumento dell’indennizzo delle perdite degli operatori culturali. Per contro, la legge non
prevede alcun effetto retroattivo per tale indennizzo. Il Consiglio federale chiede inoltre la retroattività per il versamento di indennizzi delle perdite degli operatori culturali. Questo permetterà di fornire gli aiuti finanziari anche per il periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 18 dicembre 2020.
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