In linea di principio la risposta è affermativa purché siano rispettate due condizioni:
In caso di indennità per lavoro ridotto legata al coronavirus occorre distinguere tra la perdita di lavoro dovuta all’isolamento delle città (provvedimento delle autorità) e il calo della domanda per i timori di contagio (motivi economici).
a) Provvedimenti delle autorità (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 1 OADI)
L’ILR viene versata per perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità (p.es. l’isolamento delle città) o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro se i datori di lavoro interessati non possono evitare tali perdite mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
b) Motivi economici (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)
L’ILR può essere versata se le perdite di lavoro sono dovute a motivi economici e se sono inevitabili. Per motivi economici si intendono i motivi sia congiunturali sia strutturali che provocano un calo della domanda o del fatturato.
La forma legale del datore di lavoro (società per azioni, società a responsabilità limitata, ecc.) è irrilevante per la richiesta di indennità per lavoro ridotto. Anche le associazioni non-profit, ad esempio, possono richiedere un'indennità di lavoro a tempo parziale, a condizione che i lavoratori interessati devono contribuire all'assicurazione contro la disoccupazione (AD).
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