Dal 1° settembre 2020 la durata massima per beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) salirà a 18 mesi al massimo in due anni.*
Il periodo di attesa è stato soppresso retroattivamente dal 1° settembre 2020 al 31 marzo 2021.
Termine di preannuncio: il datore di lavoro è tenuto a preannunciare al servizio cantonale competente l’introduzione del lavoro ridotto con 10 giorni di anticipo. I preannunci presentati con ritardo implicano un differimento del versamento dell’ILR. Se le misure delle autorità vengono adottate con un breve preavviso e le aziende non sono quindi in condizione di poter preannunciare il lavoro ridotto 10 giorni prima, il termine di preannuncio può essere ridotto o può essere eliminato del tutto.*
Nelle circostanze attuali la durata di autorizzazione del lavoro ridotto è stata prolungata da 3 a 6 mesi. Dal 1° settembre 2020 si applicherà nuovamente la durata massima di 3 mesi per l’autorizzazione del lavoro ridotto. Di conseguenza decadono le autorizzazioni che a quella data risalgono a più di tre mesi prima. Le aziende in questione devono presentare un nuovo preannuncio di lavoro ridotto. *
La durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) di quattro periodi di conteggio in caso di perdita di lavoro superiore all’85 per cento è stata abolita retroattivamente per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021.
* Nella sua seduta del 17 febbraio 2021 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente una modifica della legge COVID-19. Tra le varie proposte, il Governo propone al Parlamento una modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione: per il periodo da marzo a maggio 2021 il numero di indennità giornaliere versate agli assicurati dovrà essere aumentato (66 indennità giornaliere supplementari). Tale norma si applicherà a tutte le persone che il 1° marzo avranno ancora diritto alle indennità. Si dovrà inoltre abrogare temporaneamente il termine di preannuncio per il lavoro ridotto e prorogare fino a sei mesi la durata di validità delle autorizzazioni del lavoro ridotto. Al Consiglio federale sarà poi delegata la competenza di prolungare la durata massima di riscossione delle indennità per lavoro ridotto dagli attuali 18 a un massimo di 24 mesi nel corso di due anni.
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