La durata massima di riscossione dell’ILR di 24 mesi durante il termine quadro di due anni era finora limitata fino al 28 febbraio 2022, mentre adesso viene prorogata fino al 30 giugno 2022. In questo modo tutte le aziende possono continuare a beneficiare dell’ILR senza interruzioni e si evita inoltre che vengano svantaggiate quelle che hanno introdotto più tardi il lavoro ridotto. Il 1° luglio 2022 entra di nuovo in vigore, per tutte le aziende, la durata massima ordinaria di 12 mesi per termine quadro.
In seguito al peggioramento della situazione epidemiologica e alle limitazioni economiche a esso connesse, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 viene soppresso il periodo d’attesa per tutte le aziende.
La procedura semplificata per il preannuncio del lavoro ridotto si è conclusa alla fine di agosto. Dal 1° settembre i preannunci per il lavoro ridotto devono essere inoltrati di nuovo con la procedura ordinaria (eServices e moduli per l’indennità per lavoro ridotto).
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