Secondo la legge, se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare per adempiere un obbligo legale (obbligo di mantenimento del padre e della madre secondo l’articolo 276 CC), il datore di lavoro deve continuare a versargli il salario per un periodo limitato conformemente all’articolo 324a CO. Tuttavia i genitori sono tenuti a evitare assenze prolungate organizzandosi diversamente.
A determinate condizioni, i genitori che hanno dovuto interrompere la propria attività lucrativa hanno diritto a un'indennità. Se entrambi i genitori hanno diritto all’indennità, è competente la cassa di compensazione AVS del genitore che fa valere il suo diritto per primo.
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