Se uno o più i Cantoni lo richiedono e finanziano per metà i relativi costi, la Confederazione può, secondo la legge COVID 19 del 25 settembre 2020, sostenere finanziariamente nei casi di rigore le imprese che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell’epidemia di COVID-19, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell’organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi e le aziende turistiche. Un caso di rigore è dato quando la cifra d’affari annuale è inferiore al 60 per cento della cifra d’affari media pluriennale. Sono prese in considerazione la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale complessive.
Il 18 dicembre il Parlamento ha anche approvato un articolo aggiuntivo nella legge COVID-19. Quest’ultimo stabilisce che in caso di lavoro ridotto le persone con un reddito sino a 3470 franchi avranno diritto a un'indennità del 100 per cento della perdita di guadagno. Per i redditi tra 3470 e 4340 franchi, l’ILR ammonterà a 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente. L’attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro salario calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa.
Il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è previsto per alcuni lavoratori indipendenti e persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro.
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Ulteriori informazioni:
- Coronavirus: provvedimenti e ordinanze
- Contatti e informazioni delle autorità cantonali
- Piano di protezione di settore - GastroSuisse
- Piani di protezione - EasyGov