Nota: Il termine per la richiesta di crediti COVID-19 è scaduto il 31.07.2020. Il termine per la presentazione delle domande di sostegno per le start-up è scaduto il 31.08.2020.
Sì, le relative restrizioni sono disciplinate nell’ordinanza della Confederazione (Art. 6) e sono descritte in dettaglio nelle spiegazioni. Conformemente al capoverso 3, per la durata della fideiussione solidale non sono ammesse le attività indicate di seguito.
Secondo la lettera a tali attività includono – a partire dall’erogazione di un credito garantito secondo la presente ordinanza fino al rimborso integrale dello stesso – la distribuzione di dividendi, il versamento di tantièmes e la restituzione di apporti di capitale. Se a seguito di problemi di scarsa liquidità si ricorre a crediti transitori, dal punto di visto del diritto della società anonima potrebbe essere opportuno, già prima dell’erogazione di un credito garantito, revocare la decisione di distribuire dividendi e annullare l’accredito degli stessi o almeno posticiparne la scadenza.
La lettera b vieta la concessione di prestiti attivi o il rifinanziamento di prestiti privati o azionari concessi sotto forma di prestiti attivi. Restano ammessi gli apporti effettuati dal mutuatario sui propri conti bancari per la costituzione di altre riserve di liquidità. Per quanto concerne i crediti bancari in essere, occorre evitare in particolare che con i crediti concessi in virtù dell’ordinanza vengano effettuati ammortamenti o pagamenti di interessi straordinari per crediti bancari in essere. Gli ammortamenti e i pagamenti di interessi ordinari e conformi al contratto per crediti bancari in essere sono ammessi; in questo ambito limitato, i crediti bancari non sono considerati prestiti privati. È altresì possibile prendere in considerazione e quindi ammettere il rimborso di prestiti a seguito di una disdetta straordinaria di una relazione di credito, che era in essere prima della conclusione dell’accordo o del contratto di credito ai sensi della presente ordinanza. Anche in questo caso la condizione è l’utilizzazione del credito conforme allo scopo per il quale è stato concesso; ad esempio, la disdetta straordinaria o il rimborso di un credito in essere finalizzati a una conversione del debito non soddisfano questa condizione.
È inoltre ammesso il rifinanziamento degli scoperti di conto accumulati dal 23 marzo 2020 presso la banca che concede il credito garantito secondo l’ordinanza o PostFinance SA in quanto banca creditrice.
Dopo la concessione di un credito garantito non sono ammessi gli apporti effettuati sotto forma di prestiti a un «cash pooling» del mutuatario, poiché siffatti apporti provengono solitamente da un’eccedenza di liquidità. Ciò è contrario allo scopo previsto dall’ordinanza di permettere la concessione di crediti transitori in caso di problemi di scarsa liquidità.
La concessione di prestiti attivi ed il rimborso di prestiti ad altre società svizzere del gruppo, in particolare alle società madri, sono ammessi alla condizione che servano esclusivamente e siano necessari a permettere a questa altra società svizzera del gruppo di adempiere i suoi obblighi preesistenti di pagamento di interessi e, a partire dal 1.1.2021, i suoi obblighi ordinari preesistenti di ammortamento.
La lettera c stabilisce che i prestiti di gruppo non possono essere riscattati con i crediti garantiti ai sensi dell’ordinanza. Un accordo di «cash pooling» non deve privare il mutuatario che ha ricevuto mezzi finanziari secondo la presente ordinanza della possibilità di disporre autonomamente di tali mezzi. In base alla lettera b rimangono invece salvi e quindi sono ammessi i pagamenti effettuati a seguito di impegni contrattuali preesistenti allo scopo di mantenere la continuità operativa, come in particolare i pagamenti ordinari a titolo di interessi o gli ammortamenti ordinari all’interno della struttura di un gruppo (ad es. da una filiale alla rispettiva società madre). In considerazione di quanto esposto in precedenza, i rimborsi di apporti a un «cash pooling» da parte del mutuatario sono ammessi soltanto in misura limitata, ossia quando si basano su impegni contrattuali preesistenti o ordinari e sono esigibili.
Lettera d: i crediti garantiti in virtù dell’ordinanza servono esclusivamente a garantire la liquidità del richiedente con sede in Svizzera. Qualsiasi trasferimento di crediti garantiti a una persona all’estero collegata in qualche modo al richiedente, ad esempio nell’ambito di un «cash pooling», non è ammesso. In base alle lettere b e c rimangono invece salvi e quindi sono ammessi i pagamenti effettuati a seguito di impegni contrattuali preesistenti allo scopo di mantenere la continuità operatività, come in particolare i pagamenti ordinari a titolo di interessi o quelli per le forniture e le prestazioni.
Le disposizioni del capoverso 3 mirano in generale a evitare che i crediti ricevuti in virtù dell’ordinanza siano utilizzati per scopi diversi da quello previsto. In particolare, non devono defluire fondi o essere concesse garanzie per impegni finanziari nuovi o esistenti, se questi non servono a coprire esigenze indispensabili al mantenimento della continuità operativa del mutuatario. Il mutuatario deve adottare tutte le misure adeguate (queste includono ad es. anche la conduzione di eventuali trattative con i partner contrattuali o il rinvio di determinati progetti) affinché si possa evitare un deflusso di liquidità non necessario per la continuità operativa. I contratti conclusi con società di servizi interne al gruppo e terzi non devono inoltre essere modificati (a carico del fideiussore solidale). Può essere eventualmente necessario adeguare ai requisiti fissati dalla presente ordinanza contratti e strutture di finanziamento interni al gruppo.
Queste restrizioni si applicano anche alle società strutturate come holding.
Non appena l’azienda si è ripresa e prevede quindi di riprendere il finanziamento di progetti di espansione o di distribuire nuovamente capitale, può rimborsare il credito COVID-19 garantito e finanziarsi tramite utili, «normali» crediti bancari o il mercato dei capitali.
Ulteriori informazioni:
- FAQ sull'aiuto transitorio COVID-19
- Ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus (PDF)
- Spiegazioni sull’ordinanza d’emergenza (PDF)