Nota: Il termine per la richiesta di crediti Covid-19 è scaduto il 31.07.2020. Il termine per la presentazione delle domande di sostegno per le start up è scaduto il 31.08.2020.
Sì, le relative restrizioni sono disciplinate nelle seguenti basi legali:
- Dal 19 dicembre 2020: Cfr. Legge sulle fideiussioni solidali Covid-19 (per esempio art. 2). Dettagli sono comunicati nel Bollettino.
- Fino al 18 dicembre 2020: Cfr. Ordinanza sulle fideiussioni solidali Covid-19 (emergenza) (ad es. art. 6). I dettagli sono esposti nelle note esplicative.
L’ordinanza sulle fideiussioni solidali Covid-19 (ordinanza di emergenza) è stata sostituita dalla legge sulle fideiussioni solidali Covid-19 (LFiS) a partire dal 19 dicembre 2020. Quest'ultima è entrata in vigore lo stesso giorno. La scadenza dell'ordinanza d'emergenza e l'entrata in vigore della legge sulle fideiussioni solidali Covid-19 non pregiudicano la validità delle garanzie concesse nell'ambito dell'ordinanza d'emergenza. La nuova legge disciplina tutti gli aspetti importanti nell’arco della durata dei crediti Covid-19 (v. comunicato stampa sull’avvio della procedura di consultazione del 12 giugno 2020).
La seguente lista è limitata alle restrizioni più importanti. La base legale determina tutte le restrizioni.
Nuovi investimenti che non hanno il carattere di investimenti di sostituzione e che sono stati effettuati con effetto sui pagamenti prima del 19 dicembre 2020 costituivano una violazione dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali Covid-19 (cfr. art. 6 al. 2 lett. b Covid-19 OFiS).
Con l'entrata in vigore della legge del 19 dicembre 2020 è stato abolito il divieto di effettuare nuovi investimenti in immobilizzazioni che non siano investimenti di sostituzione (cfr. art. 27 al. 2 LFiS Covid-19). Questo significa che le aziende non saranno limitate nelle loro attività di investimento a lungo termine.
Non sono concesse - a partire dall’erogazione di un credito Covid-19 garantito secondo l’ordinanza sulle fideiussioni solidali Covid-19 fino al rimborso integrale dello stesso – la distribuzione di dividendi, il versamento di tantièmes e la restituzione di apporti di capitale (cfr. art. 6 al. 3 lett. a OFiS Covid-19). Tale violazione sussiste indipendentemente dall’utilizzo del credito Covid-19 da parte della società. Il pagamento di interessi su azioni cooperative o certificati di partecipazione (azioni senza diritto di voto) è equivalente a una distribuzione di dividendi.
A partire dall'entrata in vigore della LFiS Covid-19 (ossia dal 19 dicembre 2020), già la decisione di pagare dividendi durante il periodo della fideiussione solidale è illegale (cfr. art. 2 al. 2 lett. a LFiS Covid-19 e Bollettino ufficiale del Parlamento sugli affari 20.075: AB 2020 N 2040 del 30 ottobre 2020 e AB 2020 S 1314 f. del 10 dicembre 2020). Una distribuzione di dividendi prima dell’ottenimento del credito garantito con una decisione successiva che avviene durante la durata della fideiussione solidale costituirà una violazione a partire dal 19 dicembre 2020.
Art. 2 al. 2 lett. b LFiS Covid-19 vieta dal ricevimento del credito Covid-19 la concessione di nuovi crediti o il rimborso di prestiti a soci o persone vicine. Restano ammessi gli apporti effettuati dal mutuatario sui propri conti bancari o della posta per la costituzione di altre riserve di liquidità. Per quanto concerne i crediti bancari preesistenti, occorre evitare in particolare che con i crediti Covid-19 concessi in virtù dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali Covid-19 vengano effettuati ammortamenti o pagamenti di interessi straordinari per crediti bancari in essere. Gli ammortamenti e i pagamenti di interessi ordinari e contrattuali per crediti bancari preesistenti (compresi gli interessi di mora) e l’adempimento di un obbligo preesistente di concedere un credito nell’ambito di un contratto di credito già concluso prima della sottoscrizione del credito Covid-19 sono ammessi – in conformità al principio pacta sunt servanda. È ammissibile anche il rimborso dei prestiti a causa di una risoluzione straordinaria di una relazione di credito da parte del prestatore che esisteva prima della conclusione dell’accordo o del contratto di credito ai sensi dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali Covid-19. Anche in questo caso la condizione è l’utilizzazione del credito conforme allo scopo per il quale è stato concesso; particolarmente la disdetta straordinaria o il rimborso di un credito in essere tramite il credito Covid-19 non soddisfano questa condizione.
È consentito il rifinanziamento degli scoperti di conto accumulati dal 23 marzo 2020 fino alla concessione del credito Covid-19 garantito ai sensi dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali Covid-19 con il prestatore che concede il credito Covid-19 garantito secondo l’ordinanza sulle fideiussioni solidali Covid-19.
Dopo la concessione di un credito Covid-19 garantito non sono ammessi gli apporti effettuati sotto forma di prestiti a un «cash pooling» del mutuatario, poiché siffatti apporti provengono solitamente da un’eccedenza di liquidità. Ciò è contrario allo scopo perseguito dall’ordinanza sulle fideiussioni solidali Covid-19, cioè di permettere la concessione di crediti Covid-19 transitori in caso di problemi di scarsa liquidità.
Un prestito di gruppo non può essere riscattato con i crediti Covid-19 garantiti ai sensi dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali Covid-19, quindi i fondi di un credito Covid-19 garantito non possono essere trasferiti ad un'altra società del gruppo (art. 2 al 2 lett. c LFiS Covid-19). Un accordo di «cash pooling» non deve privare il mutuatario che ha ricevuto mezzi finanziari secondo l’ordinanza sulle fideiussioni Covid-19 della possibilità di disporre autonomamente di tali mezzi. In base all’art. 2 al. 2 lett. b rimangono invece salvi e quindi sono ammessi i pagamenti in linea con le condizioni di mercato e all’interno di una struttura di gruppo, che sono possibili grazie alla liquidità del credito Covid-19 e che servono a mantenere la continuità operativa, come ad esempio i pagamenti per le forniture di materiale di una società del gruppo. I rimborsi ordinari di apporti a un «cash pooling», compresi i pagamenti degli interessi, da parte del mutuatario sono ammessi quando si basano su impegni contrattuali preesistenti e sono giunti a scadenza.
I crediti Covid-19 garantiti in virtù dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali Covid-19 servono esclusivamente a garantire la liquidità del richiedente con sede in Svizzera. Il trasferimento di crediti garantiti a una persona all’estero collegata al richiedente, ad esempio nell’ambito di un «cash pooling», non è ammesso (cfr. art. 2 al. 2 lett. d LFiS Covid-19). In base all art. 2 al. 2 lett. b e c LFiS Covid-19 rimangono invece salvi e quindi sono ammessi i pagamenti in linea con le condizioni di mercato effettuati allo scopo mantenere la continuità operativa. Anche ammissibili sono pagamenti ordinari a titolo di interessi e ammortamenti a condizione che siano basati su obblighi contrattuali preesistenti e siano dovuti.
Le disposizioni dell’ art. 2 cpv. 2 della LFiS Covid-19 (e fino al 18 dicembre 2020 dell’ art. 6 cpv. 3 dell’OfiS Covid-19) mirano in generale a evitare che i crediti ricevuti in virtù dell’ordinanza siano utilizzati per scopi diversi da quello previsto. Il mutuatario deve adottare tutte le misure adeguate a causa degli obblighi del diritto societario (queste includono ad es. anche la conduzione di eventuali trattative con i partner contrattuali e il ridimensionamento oppure il rinvio di determinati progetti) affinché si possa evitare un deflusso di liquidità non necessario per la continuità operativa.
Queste restrizioni si applicano anche alle società strutturate come holding.
Non appena l’azienda si è ripresa e prevede quindi di riprendere il finanziamento di progetti di espansione o di distribuire nuovamente capitale, può rimborsare il credito Covid-19 garantito e finanziarsi tramite utili, «normali» crediti bancari o il mercato dei capitali.
Basi legali:
- Legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus (18.12.2020)
- Messaggio concernente la legge federale sui crediti con fideiussione solidale a seguito del Coronavirus (18.09.2020)
- Ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus (25.03.2020)
- Spiegazioni sull’ordinanza d’emergenza (14.04.2020)
Informazioni dettagliate, ulteriori basi legali, documenti esplicativi e dati attuali sui crediti transitori Covid-19: