Assicurazione contro la disoccupazione (AD): si rinuncia all’inoltro della prova delle ricerche di lavoro. Le persone assicurate dovranno inoltrare la prova delle ricerche di lavoro entro un mese dopo lo scadere dell’ordinanza 2 COVID-19. Come periodo di controllo si applicherà l’intera durata di validità di questa ordinanza.
A titolo provvisorio il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge telefonicamente ed entro 30 giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato al Comune di domicilio o all’URC.
Per evitare l’esaurimento del diritto all’indennità AD, tutte le persone aventi diritto all’indennità beneficiano al massimo di 120 indennità giornaliere supplementari.
Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di 2 anni se la riscossione integrale non è possibile nel termine quadro in corso.
Informazioni ulteriori: