Le persone impossibilitate a esercitare la loro attività lucrativa potranno continuare a ricevere l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus dopo il 16 settembre 2020, se si trovano in una delle situazioni seguenti.
- Genitori che devono interrompere l’attività lucrativa perché la custodia dei figli non è più garantita
La mancata garanzia della custodia dei figli da parte di terzi dovrà derivare dalla chiusura, ordinata dalle autorità, di un istituto (asilo nido, scuola o istituto speciale) oppure da un caso di quarantena. - Quarantena ordinata da un’autorità
La quarantena dovrà essere ordinata dal medico cantonale oppure da un’altra autorità. Le persone messe in quarantena al ritorno da un soggiorno in una regione a rischio che figura sull’elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio continueranno a non avere diritto all’indennità, tranne se il Paese in questione non era ancora sull’elenco al momento della partenza. Per le persone messe in quarantena il diritto all’indennità resterà limitato a dieci indennità giornaliere.
Con la nuova legge COVID-19 il Parlamento ha prolungato e ampliato questo sostegno. Nella sua seduta del 4 novembre 2020, il Consiglio federale ha adottato le relative modifiche di ordinanza. Il nuovo disciplinamento entra in vigore con effetto retroattivo dal 17 settembre 2020 e ha una durata limitata al 30 giugno 2021. Il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è previsto per le seguenti persone la cui attività lucrativa subisce una limitazione a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19:
- Persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, in caso di chiusura di strutture
In futuro anche le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (titolari di Sagl o SA) avranno diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, se hanno dovuto interrompere la loro attività lucrativa su ordine delle autorità. Il diritto derivante dalla chiusura di strutture sussiste per il periodo della chiusura - Persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, in caso di divieto di svolgere manifestazioni
In futuro anche le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (titolari di Sagl o SA) avranno diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di divieto di svolgere manifestazioni ordinato dalle autorità, se avrebbero fornito prestazioni per la manifestazione in questione. - Lavoratori indipendenti e persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro con una diminuzione considerevole della cifra d’affari
In futuro avranno diritto all’indennità di perdita di guadagno le persone la cui attività lucrativa subisce una limitazione considerevole a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19 e che subiscono una perdita salariale o di guadagno. In occasione dei dibattiti sulla legge COVID-19, il Parlamento ha inoltre deciso che i lavoratori indipendenti e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro che registrano una diminuzione della cifra d’affari mensile pari al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 potranno beneficiare di un’indennità di perdita di guadagno per COVID-19 (finora la diminuzione della cifra d’affari doveva essere almeno del 55 per cento). Le persone interessate devono dichiarare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare com’è riconducibile ai provvedimenti adottati per combattere l’epidemia di COVID-19. Le indicazioni fornite saranno verificate mediante controlli a campione.
Le persone particolarmente a rischio vengono protette in modo specifico con l'introduzione del diritto al telelavoro o a una protezione equivalente sul posto di lavoro, oppure alla dispensa dal lavoro. Nelle professioni in cui le disposizioni sulla protezione non possono essere attuate, il datore di lavoro deve esentare i lavoratori particolarmente a rischio dall'obbligo di lavorare continuando però a versare loro l'intero stipendio. In questi casi sussiste il diritto all'indennità per perdita di guadagno per coronavirus a partire dal 18 gennaio 2021.
Le persone che subiscono una perdita di guadagno e si trovano in una delle situazioni menzionate devono presentare una richiesta alla loro cassa di compensazione AVS. Gli appositi moduli sono disponibili sui siti Internet delle casse di compensazione. Le persone interessate possono presentare la richiesta sin da ora, ma sono pregate di pazientare per il versamento delle prestazioni.
Ulteriori informazioni:
- Coronavirus: misure per le imprese, i lavoratori dipendenti e indipendenti nonché gli assicurati
- Legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID 19 (Legge COVID 19)
- Comunicato del 4 novembre 2020
- Comunicato del 18 dicembre 2020
- Comunicato del 13 gennaio 2021