Secondo la legge COVID‑19 approvata dal Parlamento il 25 settembre 2020, le imprese che, per la natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze di COVID‑19, possono ricevere un sostegno finanziario.
Nella sessione primaverile del 2021 le Camere federali hanno adeguato la legge COVID‑19 e il pacchetto di misure in essa contenute per mitigare le conseguenze economiche di COVID‑19, per adattarle alla situazione attuale. Pertanto, dopo aver consultato i Cantoni, il 31 marzo 2021 il Consiglio federale ha deciso di apportare le seguenti modifiche all’ordinanza COVID‑19 casi di rigore:
- Finanziamento e competenze: l’esecuzione spetta tutt’ora ai Cantoni. Il Cantone in cui l’impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020 è competente per l’elaborazione delle richieste e concede altresì i contributi alle succursali che non sono situate sul suo territorio. Per evitare che i Cantoni di sede siano gravati di oneri eccessivi, la Confederazione si assume la totalità dei contributi a favore delle imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi. I contributi federali sono calcolati in base al calo della cifra d’affari moltiplicato per la quota forfettaria dei costi fissi. Per le piccole e medie imprese con una cifra d’affari annuale fino a 5 milioni, il Cantone partecipa ai contributi nella misura del 30 per cento. Esso decide in merito al calcolo e al tipo di aiuto. Tuttavia, il calcolo deve basarsi sui costi fissi non coperti.
- Data di costituzione: ora un’impresa deve essere stata costituita prima del 1oottobre 2020 per poter richiedere l’assistenza. un sostegno finanziario. Finora la data di riferimento era il1o marzo 2020.
- Divieto di distribuire dividendi: alle imprese che percepiscono aiuti per i casi di rigore è stato imposto un divieto temporaneo di distribuire dividendi e tantièmes. Il termine è stato prorogato dal Parlamento di un anno e si applica all’esercizio fiscale in cui è accordato il provvedimento per i casi di rigore e ai tre anni successivi. Questa proroga riguarda tutte le imprese i cui aiuti sono garantiti a partire dal 1° aprile 2021. Il divieto può essere revocato mediante il rimborso degli aiuti percepiti.
- Limiti massimi: i limiti massimi applicabili ai contributi a fondo perso restano fissati al 20 per cento della cifra d’affari annuale. Tuttavia, per le piccole e medie imprese l’importo massimo assoluto viene aumentato a 1 milione e per le grandi imprese a 5 milioni (finora 750 000 fr.) al fine di poter sostenere meglio anche le imprese più grandi. Per le imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi il limite massimo può essere aumentato al 30 per cento della cifra d’affari annuale, ma al massimo a 10 milioni se l’impresa registra un calo della cifra d’affari di oltre il 70 per cento («caso di rigore nel caso di rigore») o i proprietari apportano una prestazione propria (40 % del contributo supplementare). Esempio: con un apporto di capitale proprio supplementare di 1 milione il limite massimo può essere aumentato di 2,5 milioni e quindi passare da 5 a 7,5 milioni.
- Partecipazione agli utili: lo scopo degli aiuti dello Stato è attenuare le perdite e non quello di far realizzare all’impresa degli utili o di farle ricevere un sovraindennizzo. Le grandi imprese con una cifra d’affari superiore a 5 milioni di franchi che nel 2021 conseguono utili devono trasferire questi ultimi allo Stato fino a concorrenza dell’importo ricevuto.
Ulteriori informazioni:
- https://covid19.easygov.swiss/it/casidirigore
- Comunicato del 18 dicembre 2020
- Comunicato del 13 gennaio 2021
- Comunicato del 31 marzo 2021
- Ordinanza COVID-19 sui casi di rigore
- Spiegazioni sull’ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore