L’ordinanza federale prevede quanto segue:
I prestiti, le fideiussioni o le garanzie sono limitati a un massimo del 25 per cento della cifra d’affari media su base annua del 2018 e del 2019 e a un massimo di 10 milioni di franchi svizzeri per impresa. La loro durata è limitata a un massimo di dieci anni.
I contributi non rimborsabili sono limitati a un massimo del 20 per cento della cifra d’affari media su base annua ruferita al 2018 e 2019 e a un massimo di 750 000 franchi per impresa. I contributi possono essere definiti e versati a tappe.
Se vengono concessi sia prestiti, fideiussioni o garanzie che contributi non rimborsabili, l’importo complessivo è limitato a un massimo del 25 per cento della cifra d’affari media su base annua riferita al 2018 e 2019 e a un massimo di 10 milioni di franchi svizzeri per impresa.
I Cantoni possono superare questi importi massimi con fondi propri (senza ricorrere ai fondi della Confederazione).
Ulteriori informazioni: