L’Ordinanza COVID‑19 casi di rigore prevede quanto segue:
Imprese con una cifra d’affari annuale fino a 5 milioni di franchi
- I mutui, le fideiussioni e le garanzie sono limitati a un massimo del 25 per cento della cifra d’affari annuale media degli anni 2018 e 2019 e a un massimo di 10 milioni di franchi per impresa. La loro durata è limitata a un massimo di dieci anni.
- I contributi non rimborsabili sono limitati a un massimo del 20 per cento della cifra d’affari annuale media degli anni 2018 e 2019 e a un massimo di 1 milione di franchi per impresa. Possono essere decisi e versati gradualmente.
- Se vengono concessi sia mutui, fideiussioni o garanzie che contributi non rimborsabili, l’importo complessivo è limitato a un massimo del 25 per cento della cifra d’affari annuale media degli anni 2018 e 2019 e a un massimo di 11 milioni di franchi per impresa.
- I Cantoni possono superare questi importi massimi con fondi propri (senza ricorrere ai fondi della Confederazione).
Imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi
- I mutui, le fideiussioni e le garanzie sono limitati a un massimo del 25 per cento della cifra d’affari annuale media degli anni 2018 e 2019 e a un massimo di 10 milioni di franchi per impresa. La loro durata è limitata a un massimo di dieci anni.
- I contributi non rimborsabili sono limitati a un massimo del 20 per cento della cifra d’affari annuale media degli anni 2018 e 2019 e a un massimo di 5 milioni di franchi per impresa. I contributi possono essere decisi e versati gradualmente.
- Se vengono concessi sia mutui, fideiussioni o garanzie che contributi non rimborsabili, l’importo complessivo è limitato a un massimo del 25 per cento della cifra d’affari annuale media degli anni 2018 e 2019 e a un massimo di 15 milioni di franchi per impresa.
Possibile aumento dei contributi
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- Per le imprese che nel 2020 o negli ultimi 12 mesi registrano un calo della cifra d’affari superiore al 70 per cento e per le imprese in cui dal 1omarzo 2020 è stato conferito in contanti nuovo capitale proprio liquido per almeno il 40 per cento del contributo superiore a 5 milioni, i contributi a fondo perso possono essere aumentati fino a un massimo del 30 per cento della cifra d’affari annuale e a un massimo di 10 milioni.
- Se vengono concessi sia mutui, fideiussioni o garanzie che contributi non rimborsabili, l’importo complessivo per queste imprese è limitato a un massimo del 30 per cento della cifra d’affari annuale media degli anni 2018 e 2019 e a un massimo di 15 milioni di franchi per impresa.
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