Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22)
Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (OPCR 20)
Affinché i cantoni possano regolare il loro sostegno per i casi di rigore con la Confederazione, le imprese che ricevono un contributo devono soddisfare determinate condizioni. I cantoni hanno la competenza di fissare ulteriori restrizioni.
Condizioni dell’ordinanza sui casi di rigore 2022 (OPCR 22)
Panoramica dei regolamenti applicabili come PDF
- Si applicano i requisiti dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020
- Condizioni aggiuntive da soddisfare:
-
-
L'impresa ha confermato che, in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19, da gennaio del 2022 ha sostenuto costi non coperti.
-
L'impresa dimostra che al momento dell’inoltro della richiesta non è oggetto di una procedura di fallimento né di una procedura di liquidazione.
-
L'impresa dimostra che al momento dell’inoltro della richiesta non è oggetto di una procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali, a meno che vi sia un piano dei pagamenti concordato.
-
-
Condizione aggiuntiva per le imprese con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi:
-
L’impresa conferma di aver adottato dal 1° gennaio 2021 tutte le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili, in particolare per proteggere la propria liquidità e la propria base di capitale.
-
Per aumentare i contributi di sostegno, le aziende devono soddisfare ulteriori requisiti.
Requisiti dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (OPCR 20)
Panoramica dei regolamenti applicabili come PDF
Un’impresa documenta:
- Che, in relazione ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19, la sua cifra d’affari annuale del 2020, o la cifra d’affari di un periodo successivo di 12 mesi sono inferiori al 60 per cento .
Per un’impresa costituita tra il 31 dicembre 2017 e il 29 febbraio 2020, viene presa in considerazione la cifra d’affari media realizzata dalla costituzione fino al 29 febbraio 2020, calcolata su 12 mesi, o la cifra d’affari media realizzata dalla costituzione fino al 31 dicembre 2020, calcolata su 12 mesi.
- oppure che ha dovuto chiudere la sua attività a causa di provvedimenti adottati dalle autorità per un totale di almeno 40 giorni tra il 1onovembre 2020 e il 30 giugno 2021.
L’impresa deve inoltre soddisfare le seguenti ulteriori condizioni:
- L’impresa deve essere stata costituita prima del 1oottobre 2020.
- Deve essere un’impresa individuale, una società di persone o una persona giuridica con sede in Svizzera.
- L’impresa deve disporre di un numero d’identificazione dell’impresa.
- L’impresa deve aver realizzato in media negli anni 2018 e 2019 una cifra d’affari di almeno 50’000 franchi.
- I costi salariali dell’impresa devono essere sostenuti prevalentemente in Svizzera.
- L’impresa deve documentare di essere redditizia o economicamente solida. Ciò significa che l’impresa, al momento della richiesta, non è oggetto di una procedura di fallimento o di liquidazione e che il 15 marzo 2020 non era oggetto di una procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali, a meno che al momento dell’inoltro della richiesta vi sia un piano dei pagamenti concordato oppure la procedura sia conclusa essendo stato effettuato il pagamento.
- L’impresa deve dimostrare al Cantone di aver adottato i provvedimenti necessari alla protezione della propria liquidità e della propria base di capitale.
Le misure di autoaiuto necessarie per preservare la liquidità e la base di capitale rientrano, ad esempio, la rinuncia a dividendi, partecipazioni agli utili, rimborso di mutui per gli azionisti e simili a partire dallo scoppio di COVID‑19, nella misura in cui tali misure non sono state compensate da aumenti di capitale di almeno lo stesso importo. Questo requisito di ammissibilità non si applica alle imprese chiuse dalle autorità. - L’impresa ha confermato al Cantone l’esistenza di significativi costi fissi non coperti derivanti dal calo della cifra d’affari. Questo requisito di ammissibilità non si applica alle imprese chiuse dalle autorità.
- Le imprese che hanno diritto agli aiuti finanziari settoriali della Confederazione nei settori dello sport, della cultura o dei trasporti pubblici possono fare una domanda supplementare per accedere ai provvedimenti per i casi di rigore, a condizione però che l’aiuto finanziario settoriale COVID-19 sia inferiore a un aiuto per i casi di rigore secondo il diritto previgente. L’indennità per il lavoro ridotto, l’indennità per la perdita di guadagno o i crediti COVID‑19 non contano come aiuti finanziari specifici per il settore. Se le attività di un’impresa in diversi settori possono essere chiaramente distinte, sono ammissibili diversi tipi di sussidi, ad esempio un sussidio per i casi di rigore e un sussidio culturale simultaneo.
- In linea di massima la Confederazione non sostiene le imprese nelle quali più di 10 per cento delle azioni appartiene alla Confederazione, ai Cantoni o a Comuni con più di 12’000 abitanti.
- L’impresa deve impegnarsi a non dichiarare o pagare alcun dividendo o partecipazioni agli utili, a non rimborsare alcun apporto di capitale e a non concedere alcun mutuo per i proprietari durante l’esercizio fiscale interessato dal provvedimento per i casi di rigore e per i tre esercizi fiscali successivi.
- L’impresa deve impegnarsi a non trasferire all’estero gli aiuti ricevuti. È consentito il pagamento di interessi e ammortamenti ordinari preesistenti all’interno di una struttura di un gruppo.
Secondo il diritto federale, i cantoni possono continuare ad accettare le domande relative al periodo 2020 e 2021 fino alla fine di giugno 2022 e regolarle con la Confederazione.
Ulteriori informazioni:
- https://covid19.easygov.swiss/it/casidirigore
- Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22)
- Spiegazioni sull’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22 – stato 11 marzo 2022)
- Spiegazioni sull’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (OPCR 20 – stato 11 marzo 2022)
- Comunicato del 25 novembre 2020
- Comunicato del 11 dicembre 2020
- Comunicato del 18 dicembre 2020
- Comunicato del 13 gennaio 2021
- Comunicato del 31 marzo 2021
- Comunicato del 18 giugno 2021
- Comunicato del 17 dicembre 2021
- Comunicato del 2 febbraio 2022